TITOLO CONTRO PAS
2 RIGHE CONTRO PAS
Contro L'Alienazione Parentale e il suo uso strumentale: dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi alle opposizioni online
La posizione di Dire, il Centro Studi e Ricerche di Psicologia Protocollo Napoli
–VIOLENZA DONNE. PROTOCOLLO NAPOLI: DECISIVA POSIZIONE ORDINE PSICOLOGI SU PAS “RISIBILE CRITICA DI CHI CREDE CHE NUMERO CONVEGNI NE DIMOSTRI VALIDITÀ”
(DIRE) Napoli, 12 ott. – “Riteniamo importante e decisiva questa posizione del Cnop in un dibattito che va avanti da anni, mentre i professionisti che praticano questo approccio hanno finora operato indisturbati”. Così alla Dire il centro studi e ricerche di psicologia Protocollo Napoli commentando la lettera aperta inviata dal comitato Pari opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi al ministro della Giustizia Carlo Nordio in cui viene evidenziato che “la scienza che rappresentiamo non riconosce l’alienazione parentale e non la riconoscerà finché mancheranno le prove che in quarant’anni non sono arrivate”. Nel documento viene ricordato come lo stesso Nordio, rispondendo in Senato a un’interrogazione del Partito democratico (prima firmataria la senatrice Valeria Valente, illustrata in Aula dal senatore Filippo Sensi), aveva dichiarato che “non vi è alcuno spazio per la cosiddetta alienazione parentale” teoria che ha definito antiscientifica richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Parlamento europeo e le organizzazioni internazionali.
La lettera – firmata dalla presidente del Cnop Maria Antonietta Gulino e dalla coordinatrice del Cpo Francesca Schir – in cui si sottolinea la contrarietà all’uso della pas (sindrome di alienazione parentale) da parte degli psicologi nei tribunali “ha suscitato – evidenzia Protocollo Napoli -attenzione e plauso, ma anche critiche: da chi la giudica tardiva a chi assume posizioni di avallo dell’alienazione”.
“Tra questi – proseguono le studiose – Giovanni Lopez e Giovanni Battista Camerini: la loro critica alla posizione del Cnop si traduce nel paradossale esito di mettere sé stessi, come professionisti della sanità, fuori gioco: se infatti l’alienazione parentale, come affermato dagli stessi sostenitori, ‘non costituisce una categoria nosografica o un disturbo di interesse sanitario, ma riguarda l’ambito giuridico’, su quali basi psicologi, neuropsichiatri e medici intervengono per valutarla e proporre trattamenti di recupero psicologico o psicoeducativo del minore? Come si giustificano interventi che possono incidere sulla salute dei bambini, rischiando di provocare traumi anziché tutelarne il benessere e la serenità, se la questione viene definita non di interesse sanitario? La contraddizione è evidente: la pas, quindi, non sarebbe stata abbandonata, come affermano, ma riproposta attraverso denominazioni e modelli differenti (comportamenti di alienazione e rifiuto genitoriale) e, soprattutto, sarebbe presente e viva nei trattamenti proposti a carattere forzoso per i bambini.
Trattamenti incompatibili con il rispetto della persona, l’autodeterminazione e la tutela dei diritti alla salute su cui deve fondarsi ogni percorso di cura”.
Per Protocollo Napoli “è risibile la presunzione, da loro avanzata, secondo cui il numero di convegni, pubblicazioni e professionisti che discutono un fenomeno ne dimostrerebbe, da solo, la validità scientifica. Ciò che conta, in questo campo, è la solidità delle prove, la correttezza delle valutazioni e la sicurezza degli interventi. Il rifiuto genitoriale è sì un fatto, ma il condizionamento da parte di un genitore è un’interpretazione che rimane soggettiva e priva di prove quando viene affermata da un consulente che non ha compiti di accertamento. E soprattutto, come sottolinea il Cnop, il rifiuto genitoriale accompagnato dalla paura non è un sintomo da curare. A sostegno della presa di posizione del Cnop contro la pas e i suoi diversi corollari, chiediamo di passare dalle parole ai fatti, come auspicato dalle tante donne penalizzate dalla pas e dalle tante associazioni antiviolenza. Chiediamo che tutti coloro che ne hanno diritto e dovere istituzionale procedano, da ora in poi, con segnalazioni e richieste di procedimenti disciplinari presso gli Ordini competenti, richieste di verifica della correttezza professionale da parte degli organismi sanitari di appartenenza e iniziative in sede giudiziaria, per la definitiva espunzione della pas dal campo forense”.
Qualche osservazione sulla “lettera aperta” del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, con una “lettera aperta” al ministro della Salute, ai Presidenti di tribunali per i minorenni, al Consiglio Nazionale forense e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri ha preso posizione sull’uso del costrutto PAS, alienazione parentale e simili, da parte degli psicologi. Dopo questa iniziativa, a nostro parere necessaria e corretta, si sono levati, nei confronti del CNOP, attacchi, critiche e prese di posizione contrarie. In questo dibattito interviene Psicologia protocollo Napoli su alcune delle obiezioni avanzate da sostenitori di tale approccio.
SE L’ALIENAZIONE PARENTALE NON È UNA CATEGORIA SANITARIA, SU QUALI BASI SI PROPONE UN TRATTAMENTO?
L’OMS è chiara sul tema: l’ «alienazione parentale» non è stata inclusa nell’ICD-11 perché non costituisce una categoria nosografica né un disturbo di interesse sanitario. L’OMS precisa che il termine viene utilizzato prevalentemente nei contesti legali, soprattutto nelle controversie sull’affidamento dei figli, ma non desume una incidenza diretta di tale condizione sul benessere dei minori.
Se l’OMS ha chiarito che l’alienazione parentale non rientra nell’ambito sanitario, non si comprende su quali basi la si possa riproporre, in quello stesso ambito, attribuendo ad essa esiti psicopatologici o assimilandola a un fattore causale, come per esempio la violenza, riconosciuto come dannoso per la salute e di pertinenza sanitaria.
Non si può invocare l’OMS per escludere l’alienazione dalle categorie sanitarie e, contestualmente, richiamare presunti danni alla salute, e accreditarla nuovamente come tale per giustificare trattamenti sanitari privi di validazione scientifica. Sarebbe far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta.
Diventa allora inevitabile la domanda: se l’alienazione non attiene all’ambito sanitario, su quale base medici e psicologi si attribuiscono la competenza di trattarla come se fosse una condizione clinica accertata?
Se non si tratta di una categoria sanitaria, ne consegue che non è possibile invocare proprio l’autorevolezza sanitaria per legittimare un trattamento specifico che presuppone quella condizione.
Il problema è ancora più grave sul piano probatorio, nell’ambito del giudizio.
I sostenitori della PAS affermano che sarebbe accertata «l’esistenza del fenomeno comportamentale e delle dinamiche di condizionamento o rifiuto».
Ma queste dinamiche come vengono accertate? e da chi?
In ambito forense, il condizionamento psichico non può essere semplicemente presunto: si veda, a questo proposito, l’ormai storica sentenza della Corte costituzionale sul reato di plagio. E allora, chi dovrebbe accertare il condizionamento psichico? I consulenti tecnici, che non hanno un autonomo potere di accertamento dei fatti in luogo del giudice? E quali consulenti: quelli sanitari oppure quelli che si occupano di comportamento senza una laurea e una qualifica sanitaria?
Questo vale anche in tribunale: l’art. 473-bis.6 c.p.c. impone di indagare le cause del rifiuto del minore e non autorizza a presumere che un genitore lo abbia manipolato. Attribuire a un genitore un’opera di condizionamento senza fornirne circostanziate prove significa sostituire l’accertamento dei fatti con una congettura, una mera interpretazione di comportamenti ipotizzati e non concretamente osservati, con conseguenze potenzialmente devastanti per il genitore accusato e per il bambino.
C’è poi un’ulteriore questione nella stessa formulazione: parlare di dinamiche di «condizionamento o rifiuto» accosta due fenomeni distinti, ma rischia anche di far scivolare il secondo nel primo, come se il rifiuto fosse di per sé indicativo di condizionamento. È proprio qui che si annida il problema: non potendo dimostrare il condizionamento, si finisce per dedurlo automaticamente dal rifiuto, facendo coincidere ciò che dovrebbe essere dimostrato con il comportamento da spiegare.
Ed è proprio sul trattamento che emerge la contraddizione più evidente.
Giovanni Lopez, nel volume Nodi e snodi nell’alienazione parentale (ed. 2021 a cura di Marco Pingitore), dedica un capitolo al Parent-Child Visiting ReActivation Framework, illustrando il passaggio dal TransitionalSite di Gardner allo spazio neutro. Giovanni Battista Camerini, in Il rifiuto genitoriale (2024, p. 24), propone di estrapolare i principi dei programmi di family bridging e richiama espressamente il Transitional Site Program di Richard Gardner.
Non si tratta di riferimenti marginali. Il Transitional Site Program appartiene alla tradizione degli interventi elaborati da Gardner nell’ambito della teoria della PAS e, nei suoi protocolli più radicali, contempla l’allontanamento del minore dal genitore ritenuto alienante, con l’obiettivo di interrompere il presunto condizionamento e favorire la ripresa del rapporto con il genitore rifiutato.
Ecco, dunque, il nodo che non può essere eluso: si sostiene che la PAS non sia una sindrome scientificamente riconosciuta, ma si richiamano modelli di trattamento sviluppati proprio nell’ambito della teoria di Gardner.
Si prendono le distanze dalla sindrome sul piano terminologico, ma se ne recuperano i presupposti operativi sul piano dell’intervento.
Come si può sostenere che la propria posizione sia estranea alla PAS quando si fa riferimento proprio ai programmi elaborati nella tradizione gardneriana per intervenire sull’alienazione parentale?
Cambiare il nome da «PAS» ad «alienazione parentale» o a «rifiuto genitoriale» o a “dinamiche relazionali disfunzionali relative alla condizione di alienazione parentale” non dimostra che siano cambiati i presupposti teorici del trattamento. La continuità tra i modelli deve essere riconosciuta e discussa apertamente, soprattutto quando gli interventi prospettati possono comportare la separazione traumatica del minore dal genitore di riferimento sulla base di un presunto condizionamento, con il solo e limitato obiettivo di riavvicinarlo all’altro genitore.
A ciò si aggiunge la questione delle situazioni di violenza, spesso sottaciute, e del rapporto tra i trattamenti per alienazione parentale e le accuse di abuso. La ricerca internazionale, tra cui quella di Meier e colleghi, ha evidenziato come le accuse di alienazione possano essere utilizzate nelle controversie in cui le donne denunciano violenze e gli uomini le controaccusano di alienazione.
Se la psicologia rivendica il proprio statuto scientifico, deve accettarne anche i limiti. E se un costrutto non possiede i requisiti per essere una categoria sanitaria, non può essere trasformato surrettiziamente in una diagnosi di fatto per giustificare interventi sul minore.
E allora veniamo al punto che questi professionisti dovrebbero finalmente chiarire. Se l’alienazione parentale non è una questione sanitaria, a quale titolo medici e psicologi pretendono di accertarla attraverso test, valutazioni diagnostiche, profili di personalità e ipotesi di disfunzionalità genitoriale? A quale universo scientifico appartengono queste conclusioni, se il fenomeno sul quale pretendono di intervenire viene contemporaneamente dichiarato estraneo alla classificazione sanitaria?
Non si può invocare la competenza clinica per attribuire scientificità alle proprie interpretazioni e poi rifugiarsi nella natura giuridico-relazionale del fenomeno quando vengono contestati i fondamenti diagnostici e terapeutici. O si chiariscono le basi scientifiche, i limiti e la validità di queste valutazioni, oppure si smetta di spacciare per certezze scientifiche ipotesi che certezze non sono. La scienza non si proclama. Si dimostra. E nessun titolo professionale può trasformare un’ipotesi indimostrata in una verità scientifica.
Sull’ascolto del minore
Richiamare la Cassazione n. 20033 del 15 giugno 2026 non basta a trasformare un caso concreto in una regola generale, né a mettere in discussione il diritto del minore a essere ascoltato. La volontà del bambino non è un veto automatico, ma neppure una prova di manipolazione: se si sospetta un condizionamento, lo si deve dimostrare attraverso elementi concreti, non presumerlo perché il minore rifiuta un genitore.
La Cassazione n. 10784 del 17 aprile 2019 ha ribadito che predisporre un contesto che favorisca la spontaneità e la chiarezza delle dichiarazioni del minore è compito del tribunale, non un motivo per svalutarle preventivamente. Anche di fronte alla valutazione che il minore sia portatore di un «conflitto di lealtà», il tribunale non deve arretrare nell’ascolto, che presenta caratteristiche specifiche e non è paragonabile all’ascolto di altri soggetti, «atteso che solo l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda».
Infine, una singola ordinanza non può essere estrapolata per trasformare il diritto all’ascolto in un sospetto preventivo.
Sulla presunta simmetria di genere
L’affermazione secondo cui le condotte alienanti sarebbero simmetricamente distribuite tra madri e padri viene presentata come un dato acquisito, ma senza precisare quali studi lo dimostrerebbero. La ricerca di Joan S. Meier e colleghi sulle decisioni giudiziarie statunitensi documenta invece asimmetrie di genere negli esiti delle controversie in cui le accuse di abuso si intrecciano con quelle di alienazione, soprattutto quando le madri denunciano abusi e i padri controaccusano di alienazione (J. S. Meier et al., 2020).
Sui convegni e la pretesa patente scientifica del rifiuto genitoriale
Camerini sembra confondere la diffusione di un’idea con la sua validazione scientifica: venti e più convegni in un anno, o anche centinaia di pubblicazioni e incontri, dimostrano che un tema viene discusso, non che le tesi sostenute siano scientificamente confermate. Definire «a vanvera» le obiezioni sul mancato riconoscimento scientifico non risponde alla questione.
La domanda non è quanti convegni si organizzino sul rifiuto genitoriale, ma quali prove dimostrino la validità delle interpretazioni proposte e la sicurezza e l’efficacia degli interventi che ne derivano. La popolarità di una teoria non è una patente scientifica.
Napoli, 12 ottobre 2026
Centro studi e ricerche
“Protocollo Napoli”
APS Psy -com
Protocollo Napoli Centro Studi e Ricerche
Napoli, 12 ottobre 2026
La PAS è morta, viva la PAS: gli esiti del dibattito sull’alienazione parentale
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, con una “lettera aperta” al ministro della Salute, ai Presidenti di tribunali per i minorenni, al Consiglio Nazionale forense e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri ha preso posizione sull’uso del costrutto PAS, alienazione parentale e simili, da parte degli psicologi. Dopo questa iniziativa, che riceve tutto il plauso di Protocollo Napoli e di chi vi aderisce, si sono levati, nei confronti del CNOP, attacchi, critiche e prese di distanza, anche con toni indignati. Protocollo Napoli interviene su alcune obiezioni avanzate dai sostenitori di questo approccio.
Il punto centrale è semplice: se l’alienazione genitoriale, come affermato dagli stessi sostenitori nelle loro controdeduzioni, «non costituisce una categoria nosografica o un disturbo di interesse sanitario, ma riguarda l’ambito giuridico», su quali basi psicologi, neuropsichiatri e medici intervengono per valutarla e proporre trattamenti di recupero psicologico o psicoeducativo del minore, che sarebbe oggetto del condizionamento? Come si giustificano interventi che possono incidere profondamente sulla vita dei bambini, rischiando di provocare traumi anziché tutelarne il benessere e la serenità, se la questione viene definita non di interesse sanitario?
La contraddizione è evidente. Dunque, la PAS non va abbandonata, ma riproposta attraverso denominazioni e modelli differenti. Nelle loro pubblicazioni sul trattamento del rifiuto genitoriale, Lopez (a cura di, 2019) e Giovanni Battista Camerini (2024) richiamano infatti il Transitional Site di Richard Gardner. Come si concilia allora la presa di distanza dalla PAS con il richiamo a modelli di trattamento chiaramente riconducibili alle teorie di Gardner? La PAS, dunque, sarebbe morta soltanto nelle dichiarazioni, mentre continuerebbe a vivere nelle consulenze tecniche e nei modelli di intervento.
A destare particolare preoccupazione è il ricorso a trattamenti coercitivi, finalizzati al cosiddetto «decondizionamento», che ricalcano le pratiche proposte da Gardner, pratiche che espongono i minori a seri rischi di danno psicoevolutivo. Interventi sanitari e/o psicoeducativi forzosi sono, infatti, incompatibili con il rispetto della persona, l’autodeterminazione e la tutela dei diritti su cui è fondato ogni percorso di cura.
E accanto ai bambini ci sono anche le madri, che risultano penalizzate più frequentemente dei padri. L’affermazione secondo cui non esisterebbero disparità di genere nell’applicazione dei criteri dell’alienazione parentale nei tribunali, è smentita già da anni dalla ricerca, e citiamo per tutte quella statunitense di Meier e colleghi del 2020: i padri sono accusati meno frequentemente di alienazione parentale, mentre le madri ne sono colpite più spesso, soprattutto quando denunciano maltrattamenti subiti e, ancor più, abusi sui figli, in particolare abusi sessuali.
Per contrastare questa deriva occorre opporsi a pratiche forensi che rischiano di screditare i minori quando questi esprimono paura e denunciano gli abusi subiti direttamente o ai quali hanno assistito. È preoccupante che, richiamando una singola pronuncia della Cassazione, si cerchi di mettere in discussione la credibilità dei bambini sia nell’ascolto sia nella testimonianza, trascurando gli orientamenti giurisprudenziali che tutelano il loro diritto a essere ascoltati, in linea con i principi affermati a cominciare dalla Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo (UNU 1989, in vigore dal 1990).
Il rischio è di favorire, di fatto, chi ha commesso gli abusi – che avvengono per la grande maggioranza in ambito familiare e da parte di amici e conoscenti – anziché tutelare i minori che li denunciano e le figure adulte di riferimento che li proteggono.
Infine, tra le critiche alla lettera è risibile la presunzione secondo cui il numero di convegni, pubblicazioni e professionisti che discutono un fenomeno ne dimostrerebbe, di per sé, la validità scientifica!
Ciò che conta, in questo campo, è la solidità delle prove, la correttezza delle valutazioni e la sicurezza e l’efficacia degli interventi.
Chi sostiene questi approcci avventuristici e irrispettosi della scienza deve assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie affermazioni e delle conseguenze degli interventi proposti. Avallare teorie prive di adeguato fondamento scientifico e trattamenti potenzialmente dannosi per i minori può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, procedimenti disciplinari presso gli Ordini competenti, verifiche da parte degli organismi sanitari di appartenenza e iniziative in sede giudiziaria. La responsabilità professionale riguarda le basi scientifiche invocate, la prudenza degli interventi e, soprattutto, la tutela concreta dei bambini coinvolti.
